Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 7.
(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).

Articolo 7.
(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).

        1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

        1. Soppresso.

        2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».         2. Soppresso.
        3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.         3. Soppresso.

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        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.         4. Soppresso.
        5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».         5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
        6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.         6. Soppresso.
        7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.         7. Soppresso.
        8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:         8. Soppresso.

            a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;


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            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;  
            c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.  

        9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

        9. Soppresso.

        10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.         10. Soppresso.
        11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.         11. Soppresso.
        12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.         12. Identico.
        13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.         13. Identico.
        14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la         14. Identico.

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compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.  
        15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.         15. Identico.
        16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.         16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
        17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.         17. Identico.
        18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.         18. Identico.

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          18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
          18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis.
        19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:         19. Identico:

            a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;

            a) identica;

            b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;

            b) identica;

            c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

            c) identico:

        «7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

        «7. Identico:

            7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

            7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

        20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

        20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

        21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.         21. Identico.
        22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.         22. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

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        23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».         23. Identico.
        24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»         24. Identico.
        25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:         25. Identico:

            a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

            a) identica;

            b) nell'articolo 164, comma 1:

            b) identico:

                1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;

                1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

                2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

                2) identico;

                3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

                3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

                4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

                4) identico.

        26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

        26. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia


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  da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.
        27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».         27. Identico.